Riassunti Diritto Privato – ESTINZIONE Fideiussione per fatto del creditore (art 1955 cc)

COPERTINA ART ESTINZIONE FIDEIUSSIONE PER FATTO DEL CREDITORE

Riassunti Diritto Privato – ESTINZIONE Fideiussione per fatto del creditore (art 1955 cc)

in base all’art 1955 cc, la fideiussione si estingue quando per “fatto del creditore” risulti impossibile per il fideiussore esercitare la surrogazione nei diritti o nelle garanzie reali (pegno, ipoteca e privilegio) del creditore.

La ratio della norma si fonda sulla convenienza per il fideiussiore alla prestazione della fideiussione: costui, infatti, anche nelle ipotesi di fideiussione gratuita, ha sicuramente deciso di prestare la garanzia sapendo che, nel caso in cui fosse stato effettivamente escusso a garanzia del debitore, avrebbe poi potuto surrogarsi al creditore agendo poi in via di regresso nei confronti del deibitore. È chiaro quindi che un “fatto del creditore” (= comportamento NEGLIGENTE di costui) che comporti l’immpossibilità di surrogarsi, fa venire INGIUSTIFICATAMENTE meno la convenienza per il fideiussore alla fideiussione.

Una regola giurisprudenziale (unanimemente condivisa) ritiene che il comportamento del creditore possa essere sia commissivo (impedendo sia il regresso che la surrogazione) sia omissivo (impedendo sempre il regresso o la surrogazione ma, in questo caso, per aver omesso di osservare una o più disposizioni di legge sia per non aver osservato una disposizione del contratto di fideiussione stipulato)

anche la dottrina è concorde nel ritenere che il “fatto del creditore” possa consistere tanto in un comportamento commissivo quanto in uno omissivo e afferma, altresì, che è però necessario che vi sia un nesso di causalità tra il comportamento del creditore e il fatto verificatosi

per quanto riguarda la definitività del pregiudizio mentre la giurisprudenza ritiene che essa si realizzi SOLO quando risulti ASSOLUTAMENTE impossibile per il fideiussore l’esercizio del regresso o della surrgoazione, la dottrina ammette anche la c.d. “definitività PARZIALE” alla quale, quindi, conseguirà una parziale estinzione dell’obbligazione fideiussoria.

Al fideiussore è riconosciuta la facoltà di rinunciare alla tutela prevista dall’art 1955 in quanto, tale norma, tutela un interesse privato (quello del fideiussiore) e, di conseguenza, se costui ritiene di non volerne profittare (non sollevando in giudizio la relativa eccezione) può farlo.

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